Vantaggi e Servizi del Contratto di Rete
Il Contratto di Rete rappresenta un modello di collaborazione moderno tra imprese, introdotto nel sistema giuridico italiano nel 2009. Questo accordo consente alle aziende coinvolte di realizzare progetti e obiettivi condivisi, mirando a potenziare la capacità innovativa e la competitività sul mercato, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specializzazione.




Esistono due tipologie di Rete:

- ha soggettività giuridica
- ha una propria Partita Iva
- è sottoposta a tutti gli adempimenti, la stipula avviene normalmente dal notaio
- ideale per società e consorzi

- non ha soggettività giuridica e nessuno degli obblighi previsti per la rete soggetto
- si tratta di un semplice accordo tra le parti
- le parti mantengono la propria autonomia
- la stipula del contratto avviene con firma digitale
Rete Innova si occupa solamente di rete contratto!
Un business per tutte le aziende.
Secondo la normativa, le parti coinvolte devono prima redigere un “programma di rete”, ovvero un piano d’azione generale finalizzato a potenziare la capacità innovativa e la competitività, per poi concretizzare le attività previste nel piano.

Imprese con forma giuridica
Società di capitali, di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, ecc.

Di qualsiasi Grandezza
S.p.A, grandi aziende,
medie e piccole imprese.

Una Rete
Senza confini
Possono entrare in rete aziende situate in qualsiasi parte del mondo.

Qualsiasi settore di attività è accettato
Le aziende possono operare in qualsiasi settore.
Le attività previste possono essere di tre tipologie
- Collaborazione tra le parti in ambiti correlati alle rispettive attività imprenditoriali.
- Scambio di informazioni o prestazioni di diversa natura (industriale, commerciale, tecnica e tecnologica) tra le parti.
- Esercizio congiunto da parte delle imprese di una o più attività rientranti nell’ambito delle rispettive attività imprenditoriali.

Rispetta la normativa vigente:
Il Contratto di Rete è regolato dall’articolo 3, commi 4-ter e seguenti del Decreto Legislativo n. 5 del 10 febbraio 2009 (convertito nella Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni).